PATENTE A PUNTI

Quello che conviene sapere

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By: Roberta Baraldi  

TABELLA PUNTI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI VIOLAZIONI

LA PATENTE A PUNTI

La Legge 214 ha definitivamente dato applicazione all’articolo 126 bis del Codice della Strada, articolo già introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 che prevedeva l’introduzione della cosiddetta patente a punti.

  L'istituto può così schematicamente sintetizzarsi.

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni ad ogni violazione che preveda la sospensione della patente di guida e/o di una violazione tra le norme comportamentali che lo prevedano. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione per un massimo di 15 punti, salvo siano state commesse violazioni che prevedano la sospensione o la revoca della patente di guida.

Quando avviene la decurtazione.

La decurtazione viene operata al momento della definizione della violazione amministrativa che si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. La decurtazione è comunicata all'interessato che comunque in qualsiasi momento ed in tempo reale può controllare presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente. Per le patenti rilasciate dopo il 1 ottobre 2003, qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio, i punti da decurtare vengono raddoppiati;

A chi vengono sottratti i punti.

I punti vengono sottratti a carico del conducente del veicolo, quale responsabile della violazione.

Qualora il responsabile delle violazione non sia stato identificato, al proprietario del veicolo (che ai sensi del Codice della Strada è < solidalmente obbligato >) verrà chiesto di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli,  se trattasi di persona fisica si procede alla decurtazione dei punti, se trattasi di persona giuridica, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8 (€ 343,35)

Perdita totale del punteggio.

Alla perdita totale del punteggio, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (già MCTC) competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, disporrà la revisione della patente di guida, con provvedimento definitivo e il titolare della patente dovrà ridare l'esame di idoneità tecnica. Qualora non si sottoponga ad esso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli   organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Come si possono riacquistare i punti persi.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmessi) all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per  l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Ripristino del punteggio iniziale.

  Al titolare di patente che per un periodo di due anni dall’ultima violazione commessa che comportò la decurtazione di punti (salvo il caso di perdita totale del punteggio) che non commetta nessun’altra violazione, che comporti la decurtazione di punti, sarà attribuito il completo punteggio iniziale di venti punti.

Al titolare di patente che non ha subito alcuna decurtazione di punti per un periodo di due anni, e che quindi possiede ancora i venti punti iniziali, sarà attribuito un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti

 

 

 

 

Art. 126-bis - (Patente a punti) –

 

I. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita   di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta    giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento    della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmessi)  all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per  l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi te le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento (da cui derivi la  decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti   terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

PRINCIPALI INNOVAZIONI

 

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Prevede l’obbligo, da parte dei veicoli a motore, di mantenere accesi i proiettori anabbaglianti durante la marcia al di fuori dei centri abitati: all’interno dei centri abitati l’uso è possibile, ma non obbligatorio.

Ciclomotori e motocicli devono mantenere accesi i proiettori anabbaglianti in qualsiasi circostanza.

 

Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo

E’ stato introdotto, a partire dal 1 gennaio 2004, l’obbligo da parte del conducente, di indossare, qualora dovesse scendere dal veicolo e circolare sulla strada, anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta, di indossare un giubbotto o bretelle retro/riflettenti, omologati secondo quanto sarà disposto dal ministero, con decreto da emanarsi entro il 31 ottobre 2003.

 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemici ritenuta

 

E’ stata elevata la sanzione pecuniaria, ora di €68,25, e si è previsto che qualora il conducente sia incorso nel periodo di due anni in questa violazione, si applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il conducente che trasporti un minore sprovvisto di cintura o altro sistema di ritenuta, risponderà della violazione, applicandosi nei suoi confronti la sola sanzione pecuiniaria.

 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

 

Si conferma la possibilità di utilizzare i cellulari avvalendosi di un auricolare.

 

Art. 201 Notificazione delle violazioni

Si è stabilito che è possibile da parte degli organi accertatori non effettuare la contestazione immediata di un illecito amministrativo quando, tra gli altri: si superi un incrocio con semaforo rosso, il rilievo venga effettuato per mezzo di strumenti che consentano l’accertamento in tempo successivo, quando il rilievo sia effettuato agli accessi delle ZTL o sulle corsie riservata medianti appositi strumenti. In queste ipotesi, se il rilievo è effettuato da apparecchi debitamente omologati, non sarà necessaria la presenza degli organi di polizia.

 

 

Art.203 Ricorso al Prefetto

E’ stato stabilito che il ricorso potrà essere inoltrato direttamente al Prefetto con raccomandata AR, importante è la valutazione dei tempi, per comprendere quando, in queste ipotesi, debba ritenersi definita una violazione.

Il ricorso può essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;

il Prefetto ha 30 giorni per inviarlo all’organo accertatore per le contro deduzioni;

l’ufficio ha 60 giorni di tempo per trasmettere gli atti al Prefetto;

il Prefetto ha 120 giorni di tempo per adottare l’Ordinanza/Ingiunzione;

adottata l’Ordinanza/Ingiunzione ci sono 150 giorni di tempo per notificarla.

 

Art. 204 bis Ricorso al Giudice di Pace

 

Si è stabilito che il ricorso al Giudice di Pace sia possibile SOLO IN ALTERNATIVA al ricorso al Prefetto e SOLO se non si sia pagata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Il ricorso potrà essere proposto entro 60 giorni dall’accertamento o dalla notificazione, e all’atto dello stesso dovrà essere versata una cauzione pari alla metà del massimo edittale, pena la non ammissibilità del ricorso stesso.

In caso di rigetto del ricorso il Giudice di pace non potrà però escludere né l’applicazione di sanzioni accessorie, né la decurtazione di punti.

 

 

 

 

 

Agosto 2003

 

 

Norma violata

 

Punti

Art. 142 Limiti velocità

Comma 8 (oltre 10 Km ma non oltre 40 km)

  2

 

Comma 9 (oltre 40 Km)

10

Art. 143 Posizione veicoli

Comma 11 (circolare contromano)

  4

 

Comma 12 (circolare contromano in curva, ecc..o se la strada e divisa in carreggiate separate)

10

Art. 145 Precedenza

Comma 5 (non fermarsi alla  linea d’arresto)

  6

 

Comma 10 (non usare prudenza alle intersezioni, mancata precedenza a destra, ecc..)

  5

Art. 146

Comma 2, (inosservanza della segnaletica stradale, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata)

  2

 

Comma 3 (inosservanza semaforo o segnalazioni delgi agenti)

  6

Art. 148 Sorpasso

Comma 15 ( a destra se non consentito)

  5

 

Comma 16 (in curva o ogni altro caso di scarsa visibilità, ecc..)

10

Art. 149 Distanza di sicurezza

Comma 5 (con incidente e danni gravi al veicolo)

  5

 

Comma 6 (con incidente e lesioni gravi alle persone)

  8

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Comma 3 (anabbaglianti spenti fuori dei centri abitati per i veicoli a motore – anabbaglianti spenti sempre per i ciclomotori e motocicli  in marcia)

  1

Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva......

Comma 10 (tenere gli abbaglianti in funzione quando si incrocia altro veicolo)

  3

 

Comma 11 (non accendere le luci quando prescritto, ecc…)

  1

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Comma 2, lettere d), g) e h) (fermate dei mezzi pubblici, spazi invalidi, corsie riservate ai mezzi pubblici)

  2

Art. 161 Ingombro della carreggiata

Commi 1 e 3 (non spostare il veicolo fuori della carreggiata o quantomeno metterlo a destra in caso di avaria, ecc.. non usare il triangolo per segnalare il pericolo)

  2

Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo

Comma 5 (non segnalare il veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità con il triangolo, non indossare il giubbotto o le bretelle retro/riflettenti obbligatori dal 1.1.2004)

  2

Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Comma 9 (trasportare su un autovettura un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione)

  2

 

Comma 10 (trasportare animali domestici in numero superiore a uno o in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida)

  1

Art. 170 Trasporto di persone e  di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Comma 6 (trainare o farsi trainare, impennare, trasportare più passeggeri, ecc..)

  1

Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti a due ruote

Comma 2 (non usare il casco sia per il conducente sia per i passeggeri)

  5

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemici ritenuta

Commi 8 e 9 (non usare le cinture o i sistemici ritenuta)

  5

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Comma 3 (non usare lenti  usare il telefono cellulare senza auricolare)

  5

Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane d

Comma 19/20 (invertire il senso di marcia, fare retromarcia, anche sulle corsie di emergenza, circolare sulle corsie di emergenza)

10

 

Comma 21 (circolare con un veicolo non revisionato o che non ha superato la revisione)

  2

Art. 186 Guida sotto l’influenza di alcool

Commi 2 e 7 (guidare in stato di ebbrezza  alcolica)

10

Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Commi 7 e 8 (guidare in stato di alterazione psichica e fisica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

10

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

Comma 5, primo periodo (non fermasi in caso di incidente con solo danno alle cose)

  4

 

Comma 5, secondo periodo (non fermarsi in caso di incidente con gravi danni ai veicoli)

10

 

Comma 6 (non fermarsi in caso di incidente con danno alle persone)

10

 

Comma 9 (non evitare intralcio alla circolazione in caso di incidente con solo danno alle cose)

  2

Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Comma 1 (non dare la precedenza ai pedoni che stiano attraversando sugli attraversamenti, non dare la precedenza a invalidi, ciechi, bambini o anziani che stiano attraversando  anche fuori dagli attraversamenti o con manovre scorrette ma prevedibili)

  5

 

Comma 2 (non consentire l’attraversamento ai pedoni che abbiano già iniziato la manovra su strade prive di attraversamenti)

  2

Art. 192 Obblighi verso funzionari ufficiali e agenti

Comma 6  (non fermarsi all’invito, non esibire i documenti necessari per la circolazione, non consentire l’ispezione del veicolo in relazione all’accertamento di una norma del codice della strada)

  3

 

Comma 7 (non fermarsi ai posti di blocco attuati per  l’espletamento dei servizi d’istituto)

10