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PATENTE A PUNTI Quello che conviene sapere |
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| By: Roberta
Baraldi |
TABELLA
PUNTI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI VIOLAZIONI
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LA PATENTE A PUNTI La Legge 214 ha definitivamente dato applicazione all’articolo 126 bis del Codice della Strada, articolo già introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 che prevedeva l’introduzione della cosiddetta patente a punti. Al
momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti che subisce decurtazioni ad ogni violazione che preveda
la sospensione della patente di guida e/o di una violazione tra le norme
comportamentali che lo prevedano. L’indicazione del punteggio relativo
ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione per un
massimo di 15 punti, salvo siano state commesse violazioni che prevedano
la sospensione o la revoca della patente di guida. Quando
avviene la decurtazione. La
decurtazione viene operata al momento della definizione della violazione
amministrativa che si
intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.
La decurtazione è comunicata all'interessato che comunque in qualsiasi
momento ed in tempo reale può controllare presso l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida lo stato della propria patente. Per le
patenti rilasciate dopo il 1 ottobre 2003, qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio, i punti da decurtare
vengono raddoppiati; A chi vengono sottratti i punti. I punti
vengono sottratti a carico del conducente del veicolo, quale
responsabile della violazione. Qualora il responsabile delle violazione non sia stato identificato, al proprietario del veicolo (che ai sensi del Codice della Strada è < solidalmente obbligato >) verrà chiesto di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, se trattasi di persona fisica si procede alla decurtazione dei punti, se trattasi di persona giuridica, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8 (€ 343,35) Perdita
totale del punteggio. Alla perdita totale del punteggio, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (già MCTC) competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, disporrà la revisione della patente di guida, con provvedimento definitivo e il titolare della patente dovrà ridare l'esame di idoneità tecnica. Qualora non si sottoponga ad esso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. Come
si possono riacquistare i punti persi. Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmessi) all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ripristino del punteggio iniziale. Al titolare di patente che non ha subito alcuna decurtazione di punti per un periodo di due anni, e che quindi possiede ancora i venti punti iniziali, sarà attribuito un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti
Art. 126-bis -
(Patente a punti) – I. All'atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella
tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui
sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo
ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1bis. Qualora vengano accertate
contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1
possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha
accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta
giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento
della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione
dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica. 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata
agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della
propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e
purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B,
C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento
consente di recuperare 9 punti. A tal fine, l'attestato di frequenza
al corso deve essere trasmessi) all'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
per l’aggiornamento
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri
per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi te le modalità di
svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del
punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni,
di violazioni di una norma di comportamento (da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i
titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il
periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di
un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. PRINCIPALI INNOVAZIONI Art.
152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli Prevede
l’obbligo, da parte dei veicoli a motore, di mantenere accesi i
proiettori anabbaglianti durante la marcia al di fuori dei centri
abitati: all’interno dei centri abitati l’uso è possibile, ma non
obbligatorio. Ciclomotori
e motocicli devono mantenere accesi i proiettori anabbaglianti in
qualsiasi circostanza. Art.
162 Segnalazione di veicolo fermo E’ stato introdotto, a partire dal 1 gennaio 2004, l’obbligo da parte del conducente, di indossare, qualora dovesse scendere dal veicolo e circolare sulla strada, anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta, di indossare un giubbotto o bretelle retro/riflettenti, omologati secondo quanto sarà disposto dal ministero, con decreto da emanarsi entro il 31 ottobre 2003. Art.
172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemici ritenuta E’
stata elevata la sanzione pecuniaria, ora di €68,25, e si è
previsto che qualora il conducente sia incorso nel periodo di due anni
in questa violazione, si applichi la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida. Il
conducente che trasporti un minore sprovvisto di cintura o altro
sistema di ritenuta, risponderà della violazione, applicandosi nei
suoi confronti la sola sanzione pecuiniaria. Art.
173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Si
conferma la possibilità di utilizzare i cellulari avvalendosi di un
auricolare. Art.
201 Notificazione delle violazioni Si
è stabilito che è possibile da parte degli organi accertatori non
effettuare la contestazione immediata di un illecito amministrativo
quando, tra gli altri: si superi un incrocio con semaforo rosso, il
rilievo venga effettuato per mezzo di strumenti che consentano
l’accertamento in tempo successivo, quando il rilievo sia effettuato
agli accessi delle ZTL o sulle corsie riservata medianti appositi
strumenti. In queste ipotesi, se il rilievo è effettuato da
apparecchi debitamente omologati, non sarà necessaria la presenza
degli organi di polizia. Art.203 Ricorso al Prefetto E’ stato stabilito che il ricorso potrà essere inoltrato direttamente al Prefetto con raccomandata AR, importante è la valutazione dei tempi, per comprendere quando, in queste ipotesi, debba ritenersi definita una violazione. Il ricorso può essere proposto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; il Prefetto ha 30 giorni per inviarlo all’organo accertatore per le contro deduzioni; l’ufficio ha 60 giorni di tempo per trasmettere gli atti al Prefetto; il Prefetto ha 120 giorni di tempo per adottare l’Ordinanza/Ingiunzione; adottata l’Ordinanza/Ingiunzione ci sono 150 giorni di tempo per notificarla. Art. 204 bis Ricorso al Giudice di Pace Si è stabilito che il ricorso al Giudice di Pace sia possibile SOLO IN ALTERNATIVA al ricorso al Prefetto e SOLO se non si sia pagata la sanzione amministrativa pecuniaria. Il ricorso potrà essere proposto entro 60 giorni dall’accertamento o dalla notificazione, e all’atto dello stesso dovrà essere versata una cauzione pari alla metà del massimo edittale, pena la non ammissibilità del ricorso stesso. In caso di rigetto del ricorso il Giudice di pace non potrà però escludere né l’applicazione di sanzioni accessorie, né la decurtazione di punti. Agosto
2003
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